L’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccatronica;

b) carrozzeria;

c) gommista.

 

Questo è quanto viene stabilito all’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2012, n. 224, pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 1 della Legge

122 del 1992.

 

Vengono così unificate in una nuova categoria detta “meccatronica”, le due preesistenti attività di

meccanico-motorista ed elettrauto.

 

Le Regioni e le Province Autonome dovranno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge

(5 gennaio 2013), adeguare i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle nuove

disposizioni (La Regione Emilia-Romagna dovrà quindi istituire e regolamentare i corsi citati nella

presente Legge).

 

Dettate anche le disposizioni transitorie previste dall’art. 3 della Legge 224/2012:

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge (5 gennaio 2013), sono iscritte

nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attivita’ di

meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 122, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto

allo svolgimento della nuova attivita’ di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell’articolo 1 della

legge n. 122 del 1992, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge.

 

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle

imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attivita’ di meccanica e motoristica o a

quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, prima della

data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attivita’ per i cinque anni

successivi alla medesima data.

 

Entro tale termine (4 gennaio 2018), le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese,

qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e

c) del comma 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il

corso professionale limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. In

mancanza di cio’, decorso il medesimo termine, il soggetto non puo’ essere preposto alla gestione

tecnica dell’impresa ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

 

Quindi, ad esempio, nel caso la persona sia abilitata solo per la sezione meccanica-motoristica

dovrà frequentare con esito positivo il corso per elettrauto (entro cinque anni dal 5 gennaio 2013)

per ottenere l’abilitazione professionale per la meccatronica; stesso discorso vale per la persona

abilitata solo per la sezione elettrauto che dovrà frequentare con esito positivo il corso per

meccanica-motoristica (entro cinque anni dal 5 gennaio 2013) per ottenere l’abilitazione

professionale per la meccatronica.

 

Qualora, nell’ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell’articolo 10

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se

titolare dell’impresa, abbia gia’ compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della

presente legge, essa puo’ proseguire l’attivita’ fino al compimento dell’eta’ prevista, ai sensi della

disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.”