Con il blocco delle attività e le limitazioni alla circolazione, sono state sospese e rimandate alcune importanti scadenze che interessano gli automobilisti: revisione, scadenza della patente e multe. Eppure, vengono segnalati casi di sanzioni elevate in questo periodo: facciamo chiarezza
Circolare con la revisione scaduta è un azzardo sanzionato molto duramente. Il codice della strada prevede una sanzione che va da 159,00 a 639,00 euro. Inoltre, viene ritirata carta di circolazione e il veicolo sospeso dalla circolazione fino a quando non viene effettuata la revisione con esito positivo. Tutto questo in condizioni di normalità. In periodo di coronavirus, però, con le forti limitazioni alla circolazione e lo stop a molte attività produttive, il decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 ha introdotto una proroga ad alcune scadenze, come quella della revisione auto, della patente di guida e del pagamento delle multe. Tuttavia, negli ultimi giorni sono stati sanzionati diversi automobilisti che circolavano con la revisione scaduta, nonostante quanto contenuto nel decreto. Si tratta di un comportamento legittimo? È possibile fare ricorso per annullare la sanzione ritenuta illegittima? Per capire meglio, è opportuno fare chiarezza sulle scadenze posticipate.
SCADENZA REVISIONE POSTICIPATA AL 31/10 – Fermo restando che rimane in vigore quanto già previsto – e cioè che la prima revisione di una vettura va effettuata dopo quattro anni dall’immatricolazione e le successive ogni due – l’articolo 97 comma 4 del decreto Cura Italia introduce lo slittamento al 31 ottobre per la scadenza delle auto da revisionare entro il 31 luglio. Questo significa che tutte le auto con scadenza dell’ispezione periodica compresa tra il mese di marzo e quello di luglio possono circolare fino alla fine di ottobre senza il rischio di incorrere nelle pesanti sanzioni previste. Naturalmente entro quella data andrà effettuata la revisione e solo in caso di esito positivo il veicolo potrà continuare a circolare.
AUTOMOBILISTI MULTATI NONOSTANTE TUTTO – Nonostante questo, però, diversi automobilisti hanno lamentato il fatto di essere stati multati dopo essere stati fermati con la revisione scaduta in uno dei tanti posti di blocco messi in atto per verificare il rispetto dei divieti alla circolazione scattati per l’emergenza Covid 19. Diego Brambilla, vicepresidente Aicc (Associazione ispettori centri di controllo), in un post sul suo blog porta come esempio il caso di un automobilista multato perché circolava con la revisione scaduta il 17 dicembre 2019, da effettuare entro il 31 dicembre dello scorso anno. Di conseguenza, verbale di 173 euro e mezzo sospeso dalla circolazione. Il tutto annotato sul libretto. L’automobilista ha tre scelte: pagare – e se lo fa entro cinque giorni dalla notifica ha uno sconto del 30% -, ricorrere al Giudice pace – pagando una tassa di 43 euro – oppure ricorrere al prefetto, soluzione che non prevede costi – è sufficiente una raccomandata A/R o una Pec – ma che in caso di rigetto comporta il raddoppio della sanzione.
ALTRI AUTOMOBILISTI MULTATI NONOSTANTE SCADENZA A MARZO – Altre testimonianze parlano di multe elevate per veicoli non revisionati con scadenza al 31.03.2020, e probabilmente a causa di una eventuale disattenzione da parte degli addetti ai controlli.
UNA LETTURA RESTRITTIVA DEL DECRETO – Ma perché è stata elevata la sanzione in questione, come molte altre? Il C.d.S. prescrive l’obbligo di superare l’ispezione periodica per i veicoli che circolano su strada, ma non esclude che un veicolo rimanga fermo per mesi – se non anni – in area privata, purché venga sottoposto ad ispezione nel momento in cui riprende la strada. Una possibile spiegazione sta nell’interpretazione restrittiva che alcune prefetture hanno dato al decreto. In sostanza, ritengono che ad essere interessate dallo slittamento del termine della revisione siano solo i veicoli con scadenza compresa tra marzo e luglio 2020 (e riguarda il primo caso sopra descritto), escludendo quelli con data antecedente. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 marzo 2020 – però – indica che la proroga introdotta dal Cura Italia sia di natura generale, senza eccezioni, della quale possono beneficiare tutti i veicoli soggetti a revisione ai sensi dell’art.80 del C.d.S. inclusi quelli già sottoposti al controllo ministeriale con esito “ripetere”. Dunque, riguarda anche i veicoli con revisione scaduta in data precedente a marzo 2020, come nel caso portato all’attenzione dei media.
LE ALTRE PROROGHE AUTO – Come detto, nel decreto Cura Italia sono contenute ulteriori proroghe che riguardano gli automobilisti. A cominciare dalla patente di guida: “I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Dunque, le patenti in scadenza o scadute dalla fine di gennaio sono da ritenersi valide fino a metà giugno. La durata delle polizze Rc auto fino al 31 luglio 2020 è prorogata di ulteriori 15 giorni, per un totale, quindi, di 30 giorni secondo quanto stabilito dall’articolo 125 del decretone. Il testo non contiene misure che riguardano la scadenza del bollo auto su cui alcune regioni hanno deciso per la sospensione.
PROBLEMA DI CONGESTIONE REVISIONE VEICOLI SETTEMBRE/OTTOBRE – C’è un altro problema che potrebbe sorgere il prossimo autunno, e cioè la congestione del sistema delle revisioni dovuto all’alta domanda di revisione. In quel periodo oltre ai veicoli dei mesi oggetto di scadenza potrebbero dover essere revisionati una quantità elevata di veicoli non revisionati tra marzo/aprile/maggio/giugno/luglio e lo spazio non potrebbe esserci per tutti. E allora nel dubbio meglio revisionare subito il mezzo e toglierci il pensiero il prima possibile.